Le regole

La disciplina della Consulta per la Riforma dello Statuto speciale è contenuta:

I contenuti fondamentali della legge 2 febbraio 2016, n. 1

La riforma organica dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol è da anni oggetto di dibattito e di riflessione, non solo a livello politico - istituzionale, ma anche in ambiti diversi della società e del mondo accademico.

Gli statuti delle autonomie speciali, a differenza di quelli delle regioni ordinarie, non sono stati fino ad oggi riformati, se non per ambiti o aspetti specifici (come è successo, nel caso del Trentino - Alto Adige, per le recenti riforme sulla disciplina dei rapporti finanziari). Le cause sono molteplici e di varia natura: in parte sono comuni a tutte le autonomie speciali, in parte sono specifiche della nostra Regione.

La mancata riforma dello Statuto ha causato vari problemi: ad esempio, la riforma costituzionale del 2001 ha reso inattuali diverse disposizioni del nostro Statuto speciale. Ciò comporta una non agevole ricostruzione del sistema autonomistico, soprattutto per quanto riguarda la portata delle competenze.

Non sono mancate iniziative, sia a livello parlamentare che locale, finalizzate a modificare lo Statuto vigente: esse sono però orientate, salvo in un singolo progetto normativo, verso riforme puntuali o settoriali.

Alcune Regioni a Statuto speciale, negli anni scorsi, hanno lavorato alla revisione dei loro statuti, in genere istituendo organismi ad hoc; ma anche là dove sono state elaborate proposte di riforma complessiva dei rispettivi statuti, queste iniziative non hanno avuto esito.

La riforma costituzionale in discussione in Parlamento, intervenendo largamente anche sul testo delle disposizioni costituzionali relative all'ordinamento regionale comune, sembra indurre a una riforma complessiva dello Statuto speciale soprattutto per garantirne le specificità rispetto all'ordinamento regionale comune, e per riaffermare e aggiornare le ragioni dell'autonomia, in una prospettiva dinamica ed evolutiva. Infatti, una norma transitoria della legge di riforma costituzionale dispone la non applicazione delle disposizioni riformate del Titolo V, seconda parte, della Costituzione alle autonomie speciali (clausola di salvaguardia), fino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con le Regioni e Province autonome (principio dell'intesa).

La legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 approvata in Trentino - riprendendo un'analoga iniziativa adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 23 aprile 2015, n. 3 "Istituzione di una convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige") - non dispone in ordine a opzioni e futuri contenuti dello Statuto, ma istituisce la Consulta con il compito di elaborare una proposta di revisione statutaria da portare al dibattito consiliare secondo la procedura indicata dallo stesso Statuto. La Consulta ha quindi il compito di promuovere un ampio processo partecipativo volto ad assicurare la condivisione della riforma dello Statuto speciale.

La Consulta

La legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 istituisce la Consulta per lo Statuto speciale, quale organismo cui è attribuito il compito di promuovere la partecipazione della comunità trentina, favorendo il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale.

Costituita presso l'Assemblea legislativa provinciale, la Consulta è nominata dal Presidente del Consiglio e la sua attività dovrà concludersi entro un anno dalla nomina, salvo proroga di un anno.

La Consulta è composta da 25 persone che rappresentano:

  • la componente consiliare (cinque consiglieri della maggioranza e quattro della minoranza, designati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi);
  • il mondo economico e del lavoro (tre componenti designati dalle organizzazioni di categoria, un componente designato dalla Federazione trentina della cooperazione e tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali);
  • le autonomie locali (tre componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali);
  • le minoranze linguistiche (un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche);
  • le associazioni che operano in campo sociale, culturale e ambientale (tre componenti designati sulla base di modalità approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio);
  • il mondo accademico (due componenti esperti di diritto pubblico, costituzionale o regionale designati dall'Università di Trento).

La direzione della Consulta fa capo al suo Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio Provinciale, e al Vicepresidente, nominato dalla stessa Consulta.

L'organizzazione dei lavori della Consulta si basa su alcune regole fondamentali:

  • è prevista la possibilità di approvare un regolamento sulle modalità di funzionamento;
  • è stabilito un ampio regime di pubblicità dei lavori, di informazione e coinvolgimento dei consiglieri provinciali, ai quali - ove non componenti - è garantita comunque la partecipazione ai lavori e la presentazione di proposte;
  • il supporto tecnico e organizzativo sarà assicurato dagli uffici del Consiglio e della Giunta;
  • per i componenti della Consulta è stabilito il principio della gratuità dell'incarico;
  • la Consulta si relazionerà con la Convenzione istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano e con il Consiglio Regionale, al fine di favorire la procedura prevista dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto;
  • all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale è attribuito un ruolo significativo nell'approvazione delle modalità di designazione di alcune componenti della Consulta e nella definizione di eventuali rimborsi spese per partecipare alle sedute e agli incontri della Consulta;
  • significativo è anche il ruolo della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, chiamata a designare la componente consiliare della Consulta.

Il processo partecipativo 

Nucleo centrale della disciplina è il processo partecipativo. Organizzato dalla Consulta, il processo partecipativo si svolgerà in un periodo di 180 giorni collocato fra l'approvazione del documento preliminare e l'approvazione del documento conclusivo da parte della  Consulta.

Il documento preliminare verrà elaborato entro 120 giorni dalla seduta di insediamento della Consulta e dovrà contenere i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto speciale. Con la presentazione di questo documento si aprirà il processo partecipativo, attraverso il quale saranno raccolti suggerimenti, osservazioni e proposte dei cittadini e della comunità locale.

Il documento conclusivo verrà elaborato entro 60 giorni dalla chiusura del processo partecipativo e sarà predisposto dalla Consulta, tenendo conto dei risultati e dei contributi emersi. Su questo documento il Presidente della Provincia attiverà il procedimento di revisione statutaria disciplinato dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale, secondo cui l'iniziativa per la riforma dello Statuto coinvolge anche al Consiglio Regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva deliberazione conforme del Consiglio Regionale.

Il processo partecipativo si articola in due fasi: una fase di informazione e di confronto e una fase di raccolta delle osservazioni e delle proposte; ed è organizzato dalla Consulta che ha libertà di scegliere le modalità che ritiene opportune, valorizzando gli strumenti e le tecnologie informatiche.

Le modalità di intervento e i passaggi più significativi del processo partecipativo riguardano:

  • la pubblicazione del documento preliminare;
  • l'indizione di dibattiti pubblici (anche a livello locale) che prevedono momenti di informazione e illustrazione del documento, e di dibattito;
  • la costituzione di tavoli di approfondimento su temi specifici;
  • l'audizione della Giunta Provinciale, dei parlamentari trentini e dei componenti della Commissione Paritetica ;
  • la raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte in forma scritta;
  • la raccolta di informazioni sui processi di riforma degli altri statuti speciali.

La partecipazione a tale processo è aperta a tutti i cittadini, enti, associazioni e organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali aventi sede in Provincia di Trento.

Sintesi dell'articolato 

La legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 si compone di sei articoli:

  • l'articolo 1 indica le finalità riformatrici dell'iniziativa, sottolineando la promozione del processo partecipativo e la relazione con gli altri processi di riforma costituzionale in corso;
  • l'articolo 2 individua la Consulta quale organo che hail compito di promuovere la partecipazione ed elaborare proposte di riforma statutaria; ne stabilisce la composizione, la procedura di nomina e le principali modalità di funzionamento;
  • l'articolo 3 indica la necessità di un raccordo sia con la Convenzione istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano, con la legge provinciale n. 3 del 2015, sia con il Consiglio Regionale, dove saranno individuate iniziative specifiche per favorire lo svolgimento della procedura regolata dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia;
  • l'articolo 4 prevede per la Consulta due fasi di lavoro: una finalizzata all'elaborazione del documento preliminare, l’altra finalizzata all'elaborazione del documento conclusivo. Fra le due fasi è prevista l’apertura del processo partecipativo;
  • l'articolo 5 detta gli indirizzi organizzativi del processo partecipativo e ne articola le fasi e gli ambiti d'intervento; tale processo deve concludersi entro 180 giorni;
  • l'articolo 6 prevede la copertura finanziaria dell'iniziativa, a carico del bilancio del Consiglio Provinciale; gli oneri sono ridotti e limitati alle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Consulta (10.000 euro l'anno, per il triennio 2016 - 2018), mentre non sono previste indennità a favore dei componenti.

Le regole dell’Ufficio di Presidenza per la designazione della Consulta 

L'articolo 2, comma 2, lettere a), c) ed f), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n.1 attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale il compito di stabilire le modalità di designazione nell'ambito della composizione della Consulta in relazione a:

  • tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo;
  • tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  • tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in Provincia di Trento.

L'Ufficio di Presidenza ha approvato – con deliberazione n. 28 del 27 aprile 2016 - la disciplina per la designazione dei soggetti indicati. In sintesi si è stabilito che:

a)  per le designazioni di competenza delle associazioni di categoria, si facesse riferimento alle       associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo. Il Presidente del Consiglio ha provveduto ad individuare tali associazioni invitandole a designare i loro rappresentanti entro un termine stabilito;

b)  per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, si facesse riferimento alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale che, individuate dal Presidente del Consiglio, sono state invitate a designare i loro rappresentanti entro un termine stabilito;

c)   per le designazioni in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali, si facesse riferimento a quelle aventi sede in Provincia di Trento, di livello rappresentativo provinciale. È stata definita una procedura di accreditamento delle associazioni interessate; verificata la presenza dei requisiti prescritti, le associazioni sono state invitate a partecipare alle assemblee di settore (cultura, ambiente, sociale) per esprimere i loro rappresentanti nella Consulta, nominati in seguito dal Presidente del Consiglio.

aaa