Testo del regolamento

Capo I- Disposizioni generali

Art. 1- Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento individua e classifica le zone montane per i fini di cui al Capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura), di seguito denominata “legge”, e disciplina le modalità di attuazione degli interventi in esso previsti ivi comprese quelle demandate dalla predetta legge provinciale alle deliberazioni della Giunta provinciale.
Capo II - Individuazione e classificazione delle zone montane

Art. 2- Individuazione delle zone montane

1. Sono considerate come zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge i territori comunali, o parti di essi, individuati dagli articoli 3 e 4 in base alla situazione economica, sociale ed ambientale degli stessi desunta dalla struttura del sistema agricolo-forestale, dalle caratteristiche territoriali ed ambientali, dalla popolazione, dai servizi, dalle caratteristiche del sistema produttivo e dai consumi.
Art. 3 - Zone montane maggiormente svantaggiate

1. Sono classificate come zone montane maggiormente svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge in relazione della particolare situazione economica, sociale ed ambientale i territori comunali indicati nell’allegato A di questo regolamento.

Art. 4 - Altre zone montane

1. Per le finalità previste dalla legge sono altresì classificati come zone montane i territori comunali indicati nell’allegato B di questo regolamento.

2. Sono inoltre classificate come altre zone montane i territori comunali indicati nell’allegato C di questo regolamento.

Capo III - Disposizioni relative agli interventi intersettoriali

Art. 5 - Tipologie di interventi a carattere ambientale

1. Gli interventi di manutenzione ambientale previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge consistono:
a) nell’ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la sicurezza dei deflussi;
b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della tutela e valorizzazione della fauna ittica;

c) nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati;

d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali di sviluppo dei soprassuoli boscati (sfollamenti e diradamenti) e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto fusto;

e) nell’ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade classificate forestali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a perdere per fini faunistici;

g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici;

h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione.

2. Le tipologie di intervento di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica di utilizzo collettivo e possono riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento programmato.

Art. 6 – Efficacia

1. Gli interventi di carattere ambientale potranno essere attuati dai comuni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige della decisione di autorizzazione della Commissione a norma degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

(ndr: in calce vedi decisione della Commissione Europea di data 6.09.2002)

Art. 7 – Priorità

1. I comuni attuano gli interventi di carattere ambientale, secondo il seguente ordine di priorità:

a) azioni dirette alla difesa del suolo;

b) azioni dirette alla utilizzazione del territorio a fini agricoli e produttivi;

c) azioni dirette alla conservazione del patrimonio agricolo-forestale;

d) azioni dirette alla utilizzazione del territorio a fini turistici e ricreativi.

2. I comuni provvedono all’affidamento dei lavori secondo il seguente ordine di preferenza:

a) imprenditori agricoli singoli o associati titolari di aziende ubicate nelle zone delimitate

b) consorzi di miglioramento fondiario con perimetro del catastino che ricade prevalentemente nelle zone delimitate e alle imprese artigiane di utilizzazione delle foreste e dei boschi che esercitino prevalentemente le loro attività nelle zone delimitate;

c) cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, che abbiano soci o esercitino prevalentemente le loro attività, nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge;

d) altri soggetti previsti dall’articolo 7(*) della legge

(ndr come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n.27-117/leg. di data 14 ottobre 2002)

Art. 8 - Programmazione degli interventi

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge, i comuni interessati trasmettono alla Giunta provinciale, entro il 30 giugno di ciascun anno, la domanda di approvazione del programma degli interventi corredata, pena l’irricevibilità della medesima,del programma stesso e della copia conforme all'originale del verbale di deliberazione attestante la sua approvazione.

2. I programmi di intervento comprendono:

a) una descrizione della strategia proposta e i suoi obiettivi;

b) una descrizione delle iniziative di manutenzione realizzabili, indicate in ordine di priorità, comprendente gli elementi fisici e finanziari e la descrizione delle modalità che garantiscono l'attuazione corretta degli interventi;

c) una cartografia in scala 1:10.000 o 1:2880 qualora necessaria per meglio evidenziare alcune iniziative delle aree interessate agli interventi;

d) una tabella finanziaria generale riportante una sintesi delle risorse necessarie per la realizzazione di ciascuna delle iniziative programmate;

e) l'impegno di verificare la corretta esecuzione degli interventi e l'illustrazione delle relative modalità;
f) la convenzione con il soggetto gestore dell'area nel caso di interventi da realizzare nell'ambito dei parchi.

3. Non sono ammessi programmi che prevedano una spesa ammessa inferiore a 10.000 Euro.

4. Eventuali variazioni al programma, che non comportino aumenti di spesa e che siano adeguatamente motivate, possono essere approvate dal servizio provinciale competente.

5. Per la rendicontazione degli interventi realizzati, per la documentazione da presentare, per le modalità dei controlli da effettuare, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 5 giugno 2000, N. 9 – 27/LEG. e successive modificazioni ed integrazioni “Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla provincia ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 30 novembre, n. 23”.

6. Gli interventi devono essere affidati dai comuni entro il termine dell’esecizio finanziario nel corso del quale il dirigente della struttura competente dispone la concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi; il predetto termine può essere prorogato dal dirigente della struttura competente per un periodo complessivo non superiore ad un anno, nel caso di motivata richiesta del comune interessato presentata prima della scadenza del termine medesimo; nel caso di mancato affidamento degli interventi entro il termine assegnato, si procede alla revoca del provvedimento di concessione dei finanziamenti.

Art. 9 - Concessione ed erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi intersettoriali
1. La concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi intersettoriali è disposta dal Dirigente della Struttura competente di norma entro 30 giorni dalla data di individuazione delle quote annuali da destinare al finanziamento degli interventi intersettoriali effettuata con il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge.

2. L’entità del contributo, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 7, comma 6, della legge, è determinata secondo quanto previsto in materia di finanza locale, dalla disciplina della finanza locale vigente alla data di approvazione del programma degli interventi, per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale.

3. In considerazione dell’importanza che gli interventi di manutenzione ambientale assumono per la salvaguardia dell’integrità ecologica e paesaggistica e la valorizzazione dell’ambiente montano, l’entità del contributo concedibile per gli interventi realizzati nelle zone maggiormente svantaggiate di cui all’articolo 3 è fissata nella percentuale di contribuzione massima.

4. Nel caso le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la concessione del finanziamento è effettuata seguendo l’ordine di priorità di cui all’articolo 7.

5. Le richieste rimaste inevase per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento rimangono valide solo per l’esercizio finanziario successivo a quello iniziale di riferimento, purché venga presentata richiesta di riconsiderazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento di comunicazione di non concessione dei finanziamenti.

6. L’erogazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) fino al 40 per cento del finanziamento, lo stesso è erogato previa presentazione della dichiarazione dell’avvenuto inizio dei lavori da parte dell’organi competente, compatibilmente con il budget di cassa del relativo Servizio;

b) il saldo è erogato subordinatamente alla presentazione della rendicontazione di cui all’articolo 8, comma 5. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore a quella concessa, si provvede alla riduzione proporzionale dell’assegnazione; nel caso in cui le somme già erogate risultino superiori a quelle rendicontate, la differenza è recuperata mediante compensazione sulle assegnazioni attribuite a qualsiasi titolo negli anni successivi.

Art. 10 - Relazione sullo stato di attuazione
1. I comuni ai quali è stato concesso il finanziamento presentano, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento stesso, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivati o non completati entro l’anno.

Capo IV - Disposizioni relative agli interventi settoriali

Art. 11 - Incentivi per l'insediamento in comuni montani

1. Gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge sono effettuati con riferimento ai comuni ricompresi nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate dall'articolo 3.

2. Il premio di insediamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), non è concesso a coloro che provengono da una zona montana individuata dagli articoli 3 e 4.

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo sono quelli stabiliti dalla Giunta provinciale per analoghi interventi ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata. La graduazione dell'intensità del contributo è determinata dal comune concedente tenendo conto dell'anzianità di residenza nella Provincia di Trento nonché della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente.

4. La domanda per ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge è presentata al comune nel quale viene stabilita la residenza, allegando la dichiarazione di impegno relativa al vincolo di permanenza richiesto dalla legge. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta, salvo il caso che ciò sia determinato da cause di forza maggiore, l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente le somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

5. Le agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici previste dall'articolo 9, comma 3 della legge, riguardano solo il trasporto di persone non residenti che svolgono attività dipendente o autonoma nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate dall’articolo 3.

Art. 12 - Interventi per l'artigianato

1. Possono accedere al premio di insediamento previsto dall'articolo 10 della legge le piccole e medie imprese, quali definite dalla normativa comunitaria, che operino nel settore delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali tipici della montagna trentina e che attivino o trasferiscano la propria attività sui territori comunali individuati dagli articoli 3 e 4, comma 1, impegnandosi a mantenerla per almeno cinque anni. Il premio non è concedibile nel caso in cui nel comune di insediamento sia già operante un'impresa artigiana che eserciti un'attività o un mestiere compreso nella medesima tipologia tra quelle individuate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge.

2. Il premio di insediamento è concesso nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis" e non è ripetibile.

3. La domanda per ottenere il premio di insediamento è presentata al comune nel quale viene attivata o trasferita l'attività, allegando una dichiarazione di impegno sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa al mantenimento dell'attività nel territorio comunale. Il mancato rispetto dell’impegno assunto comporta, salvo il caso che ciò sia determinato da cause di forza maggiore, l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente le somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

Art. 13 - Interventi per il recupero del patrimonio edilizio montano

1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 11 della legge i proprietari di edifici, ubicati nei comuni individuati dagli articoli 3 e 4, destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali per il loro utilizzo a fini abitativi, anche non permanente. Gli edifici interessati non possono essere destinati ad attività economiche.

2. La domanda per ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge è presentata al comune ove è ubicato l'edificio da ristrutturare o recuperare, allegando la dichiarazione di impegno relativa al vincolo di inalienabilità e di esecuzione degli interventi di manutenzione ambientale richiesto dalla legge e al vincolo di destinazione previsto dal comma 1. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta, salvo il caso che ciò sia determinato da cause di forza maggiore, l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente le somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

3. I comuni interessati definiscono i criteri per la graduazione del contributo.

Art. 14 - Agevolazioni per allacciamenti di utenze isolate

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge i soggetti residenti nei comuni classificati come zone montane individuate dagli articoli 3 e 4 a condizione che l'immobile interessato insista sul territorio del comune di residenza.

2. I comuni interessati definiscono i criteri per la graduazione del contributo. Il contributo per l'allacciamento elettrico e telefonico previsto dal comma 2 del predetto articolo 12 non è cumulabile con quello disposto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge.

3. Le domande per l'assegnazione del contributo sono presentate al comune di residenza del richiedente.

4. I contributi disciplinati da questo articolo possono essere concessi anche per l'allacciamento di utenze temporanee purché relative ad edifici e impianti sede di attività riguardanti l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente montano, ad esclusione della produzione agricola o agro-industriale. Qualora l'edificio oggetto di allacciamento sia destinato allo svolgimento di attività economiche non agricole il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di de minimis.

Art. 15 - Modalità di concessione e di erogazione dei trasferimenti finanziari destinati ad interventi settoriali
1. La concessione dei trasferimenti destinati al finanziamento degli interventi settoriali è disposta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge, dalla Giunta provinciale con il provvedimento di ripartizione della quota tra i comuni che sarà formulato in base a parametri legati alla dimensione demografica-territoriale del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche.

2. L’erogazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è disposta dal dirigente del servizio competente entro 30 giorni dalla data di assunzione da parte della Giunta provinciale del provvedimento indicato al comma 1, previa verifica dell’avvenuta esecutività del provvedimento stesso e sulla base della disciplina prevista dall’articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

Capo V - Norme comuni e disposizioni finali

Art. 16 - Disposizioni comuni

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 9, comma 1, 10, comma 1 e 11, comma 1 della legge possono essere concesse una sola volta nei previsti periodi di durata degli impegni che iniziano a decorrere dalla data di liquidazione delle rispettive agevolazioni.

2. Il controllo sul rispetto degli impegni di cui agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1, della legge, è effettuato dal comune che ha concesso le agevolazioni.

3. Ai fini del controllo del rispetto dei termini e degli obblighi di cui al comma 1 il comune estrae annualmente un campione di almeno il 5 per cento delle iniziative per le quali i vincoli sono ancora in essere.

4. Ferma restando l’applicazione della vigente disciplina nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade dai benefìci conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. Le somme non utilizzate dal comune per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge nonché quelle eventualmente dal medesimo recuperate per mancato rispetto degli impegni o per false dichiarazioni degli interessati, sono restituite alla Provincia.

Art. 17 - Regolamenti comunali

1. I comuni adottano un proprio regolamento per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge. Dell’adozione del regolamento i comuni danno comunicazione al Servizio della Provincia competente in materia di sviluppo della montagna.

Art. 18 - Disposizioni per la prima applicazione della legge

1. Nel primo anno di applicazione della legge, la Giunta provinciale nel procedere alla ripartizione del fondo provinciale per la montagna riserva una quota non inferiore ad un quarto delle sue disponibilità al finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 17, comma 1, lettera b) della legge.

2. Nel primo anno di applicazione della legge, i comuni trasmettono alla Provincia i programmi di intervento ambientale da realizzare entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Al termine del primo anno di entrata in vigore della legge la Giunta provinciale può comunque apportare modifiche relativamente alla ripartizione del fondo sulla base della effettiva utilizzazione dello stesso, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1.


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