La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol

Lo Statuto speciale disciplina, all'articolo 103, la procedura per modificare lo Statuto. Questo articolo va letto e applicato insieme agli articoli 116 e 138 della Costituzione. In sintesi la riforma dello Statuto speciale tiene conto di più elementi:

  • l'atto con cui si approva (e si modifica) lo Statuto speciale è una legge costituzionale, quindi una fonte normativa statale il cui regime è disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione. Dal punto di vista formale e procedurale si tratta quindi di una legge del Parlamento a procedimento legislativo aggravato (legge approvata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, ad intervallo non inferiore di tre mesi l'una dall'altra e - nella seconda approvazione - con la maggioranza assoluta dei componenti);
  • rispetto alla procedura dell'articolo 138 della Costituzione (e secondo una disposizione introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) la legge costituzionale che approva o modifica lo Statuto non è soggetta a referendum confermativo (art. 103, quarto comma, Statuto): in questo modo si evita che sullo Statuto di una singola Regione venga chiamato ad esprimersi tutto l’elettorato a livello nazionale;
  • peculiare al Trentino - Alto Adige è il regime dell'iniziativa, poiché il Consiglio Regionale è chiamato a deliberare in modo conforme alla proposta dei due Consigli provinciali (art. 103, secondo comma, Statuto); l'esercizio della proposta da parte dei due Consigli provinciali è quindi elemento fondamentale a livello istituzionale  e giuridico;
  • una norma di garanzia prescrive inoltre che sui progetti di modifica dello Statuto presentati dal Governo o in sede parlamentare debba essere acquisito il parere del Consiglio Regionale e dei Consigli provinciali (art. 103, terzo comma, Statuto).

Per comprendere la complessità del percorso è d’aiuto una sintesi della normativa - costituzionale, statutaria e regolamentare - di riferimento per la riforma dello Statuto speciale.

È l'articolo 103, secondo comma, dello Statuto ad attribuire al Consiglio Regionale l'iniziativa di modifica dello Statuto, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le leggi approvate dal Consiglio Provinciale di Trento (l.p. 1 del 2016, all'articolo 4, comma 2) e dal Consiglio Provinciale di Bolzano (l.p. 3 del 2015, all'articolo 1, comma 2, lett. c) dispongono entrambe in modo che il risultato della procedura partecipata disciplinata dalla rispettive leggi - e posta sotto la regia della Consulta (Trento) e della Convenzione (Bolzano) - si concluda e trovi esito nella procedura dell’articolo 103 dello Statuto speciale.

In questa prospettiva, il Consiglio Regionale ha approvato la mozione 13 aprile 2016, n. 34 contenente misure di coordinamento con i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della revisione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino- Alto Adige/Südtirol.

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