La costituzione e la sua riforma

La Costituzione della Repubblica Italiana  è la legge fondamentale dello Stato. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ed è composta da 139 articoli (oltre alle norme transitorie e finali) secondo questo schema:

PRINCIPI FONDAMENTALI (art. 1 – 12)

PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili (art. 13 - 28)
Titolo II - Rapporti etico - sociali (art. 29 - 34)
Titolo III - Rapporti economici (art. 35 - 47)
Titolo IV - Rapporti politici (art. 48 - 54)
PARTE SECONDA - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le camere (art. 55 - 69)
Sezione II - La formazione delle leggi (art. 70 - 82)
Titolo II - Il Presidente della Repubblica (art. 83 - 91)
Titolo III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri (art. 92 - 96)
Sezione II - La pubblica amministrazione (art. 97 - 98)
Sezione III - Gli organi ausiliari (art. 99 - 100)
Titolo IV - La magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale (art. 101 - 110)
Sezione II - Norme sulla giurisdizione (art. 111 - 113)
Titolo V - Le regioni, le province, i comuni (art. 114 - 133)
Titolo VI - Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale (art. 134 - 137)
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (art. 138 - 139)
Disposizioni transitorie e finali

La procedura di modifica della Costituzione è disciplinata dall'articolo 138, che in sintesi prevede:

  • una legge costituzionale, approvata da ciascun ramo del Parlamento (Camera e Senato) con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi;
  • nella prima deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice; nella seconda deliberazione per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta (maggioranza dei componenti, non dei presenti);
  • la legge non entra subito in vigore, perché entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un quinto dei componenti di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli Regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo. Non si fa il referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
  • la legge è promulgata solo se è stata approvata a seguito del referendum con la maggioranza dei voti validi, o dopo tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto.

Dal 1948 ad oggi la Costituzione è stata modificata più volte con leggi costituzionali approvate secondo la disciplina stabilita dall'articolo 138 della Costituzione.

Alcune importanti modifiche alla Costituzione sono state introdotte con le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001. Queste modifiche riguardano il Titolo V, parte seconda della Costituzione (le regioni, le province, i comuni).

La riforma della Costituzione respinta con referendum nel dicembre del 2016 riguardava "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione". Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Una comparazione del testo vigente degli articoli della Costituzione con il testo come sarebbe risultato dalla riforma consente di agevolare la lettura. Per approfondire finalità e contenuti della riforma il Servizio studi della Camera dei deputati aveva predisposto un utile dossier disponibile sul sito internet della Camera . Una breve sintesi evidenzia i contenuti più rilevanti della riforma che incidevano sull'autonomia e sull'ordinamento consiliare.

Può essere interessante comparare le competenze attribuite attualmente dallo Statuto speciale alla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e alla Provincia di Trento, con quelle che vengono loro dalla costituzione, in base alla riforma del 2001, alla luce della giurisprudenza costituzionale.

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