Lo Statuto speciale e la sua riforma

Lo Statuto speciale è la legge fondamentale dell'autonomia. La Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono riconosciute dall'art. 116 della Costituzione come ordinamento speciale, dotato di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo la disciplina dello Statuto speciale.
Lo Statuto è stato approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed è entrato in vigore nel 1948. Esso regola unitariamente tre ordinamenti autonomi, collegati fra loro: la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

Lo Statuto speciale è composto di 115 articoli secondo questo schema:

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Capo I - Disposizioni generali (art. 1 - 3)
Capo II - Funzioni della regione (art. 4 - 7)
Capo III - Funzioni delle province (art. 8 - 15)
Capo IV - Disposizioni comuni alla regione e alle province (art. - 23)
TITOLO II - Organi della regione e delle province
Capo I - Organi della regione (art. 24 - 46)
Capo II - Organi della provincia (art. 47 - 54)
TITOLO III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali (art. 55 - 60)
TITOLO IV - Enti locali (art. 61 - 65)
TITOLO V - Demanio e patrimonio della regione e della provincia (art. 66 - 68)
TITOLO VI - Finanza della regione e delle province (art. 69 - 86)
TITOLO VII - Rapporti fra Stato, regione e province (art. 87 - 88)
TITOLO VIII - Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano (art. 89)
TITOLO IX - Organi istituzionali (art. 90 - 96)
TITOLO X - Controllo della Corte costituzionale (art. 97 - 98)
TITOLO XI - Uso della lingua tedesca e del ladino (art. 99 - 102)
TITOLO XII - Disposizioni finali e  transitorie (art. 103 - 115).

Lo Statuto speciale, nel testo attualmente vigente , ricomposto nel testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è corredato da note illustrative, dalla giurisprudenza costituzionale e dall'indice analitico.

Posto che lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol è stato approvato con legge costituzionale, con legge costituzionale (e quindi con la procedura stabilita dall'art. 138 della Costituzione) sono state introdotte le modifiche successive: quella generale del 1971 (che ha comportato una profonda revisione dello Statuto originario) e alcune meno organiche ma comunque significative, fra cui la modifica delle competenze regionali in materia di ordinamento degli enti locali, avvenuta nel 1993, e la riforma del 2001.

Importanti modifiche del Titolo VI, sulla finanza regionale e provinciale, sono state invece introdotte nel 1989 e nel 2010, con legge ordinaria del Parlamento approvata in attuazione all'art. 104 dello Statuto (legge 30 novembre 1989, n. 386) e più recentemente con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010, a seguito dell'Accordo di Milano del 30 novembre 2009) e con la legge di stabilità n. 190 del 2014 (a seguito del Patto di Garanzia del 15 ottobre 2014).

Quanto alle modalità per la modifica e l’approvazione, lo Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol, al pari degli altri statuti speciali, presenta le seguenti caratteristiche: 

  • l'atto con cui si approva (e si modifica) lo Statuto speciale è una legge costituzionale, quindi una fonte normativa statale il cui regime è disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione. Dal punto di vista formale e procedurale si tratta quindi di una legge del Parlamento a procedimento legislativo aggravato (legge approvata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, ad intervallo non inferiore di tre mesi l'una dall'altra e - nella seconda approvazione - con la maggioranza assoluta dei componenti);
  • rispetto alla procedura dell'articolo 138 della Costituzione (e secondo una disposizione introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) la legge costituzionale che approva o modifica lo Statuto non è soggetta a referendum confermativo (art. 103, quarto comma, Statuto): in questo modo si evita che sullo Statuto di una singola Regione venga chiamato ad esprimersi tutto l’elettorato a livello nazionale;
  • peculiare al Trentino - Alto Adige è il regime dell'iniziativa, poiché il Consiglio Regionale è chiamato a deliberare in modo conforme alla proposta dei due Consigli Provinciali (art. 103, secondo comma, Statuto); l'esercizio della proposta da parte dei due Consigli Provinciali è quindi elemento fondamentale a livello istituzionale  e giuridico;
  • una norma di garanzia prescrive inoltre che sui progetti di modifica dello Statuto presentati dal Governo o in sede parlamentare debba essere acquisito il parere del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali (art. 103, terzo comma, Statuto).

La legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1  (Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol) - alla pari di quella approvata dalla Provincia di Bolzano (legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3) - non incide sulla procedura (costituzionale) di riforma statutaria ma introduce una procedura per garantire che la revisione dello Statuto speciale - presentata secondo la procedura dell'art. 103 dello Statuto - venga elaborata attraverso un ampio processo partecipativo, organizzato dalla Consulta.

Lo Statuto deve essere letto e applicato alla luce delle norme di attuazione e della giurisprudenza costituzionale. Le norme di attuazione dello Statuto speciale sono disponibili nel testo attualmente vigente,  corredato delle note illustrative, dalla giurisprudenza costituzionale e dall'indice analitico. Sul sito internet del Consiglio della Provincia di Trento è disponibile una sezione appositamente dedicata .

Può essere interessante comparare le competenze attribuite attualmente dallo Statuto speciale alla Regione e alla Provincia di Trento, con quelle che vengono loro dalla Costituzione in base alla riforma del 2001, alla luce della giurisprudenza costituzionale.

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